Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 nov 2021
Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente sulle importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 non saranno più conservati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 è abrogato.
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