Art. 6
Relazioni sulle procedure e sui meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e sugli indicatori comuni della qualità dei dati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818
In vigore dal 16 nov 2021
Relazioni sulle procedure e sui meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e sugli indicatori comuni della qualità dei dati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818
1. Le relazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818 sono elaborate dall'archivio centrale di relazioni e statistiche conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e alle norme di cui al regolamento delegato C(2021) 4983 della Commissione 2021/2222.
2. Le relazioni non includono dati personali e contengono almeno i seguenti parametri di informazione sulla qualità dei dati, estratti mediante uno strumento o un insieme di strumenti sviluppati a tali fini:
(a)
per i dati alfanumerici e biometrici valutati in base alle regole di blocco e alle regole non vincolanti, la conformità agli indicatori della qualità dei dati:
(1)
completezza (%);
(2)
esattezza (%):
(3)
unicità (%);
(4)
tempestività (%);
(5)
coerenza dei dati (%);
(b)
completezza dei fascicoli di domanda (%);
(c)
conformità dei dati alla classificazione "buona qualità" (%);
(d)
conformità dei dati alla classificazione "bassa qualità" (%);
(e)
risultati del meccanismo di pulizia dei dati;
(f)
risultati del meccanismo di individuazione dei problemi;
(g)
campi di dati che causano frequenti problemi di qualità;
(h)
elenco dei 10 principali problemi per ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g);
(i)
Stati membri interessati dai 10 principali problemi di qualità.
3. eu-LISA sviluppa una capacità centrale di monitoraggio per la qualità dei dati e per la redazione di relazioni di cui al presente articolo su base settimanale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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