Art. 3 · Scambio automatizzato di informazioni

Art. 3

Scambio automatizzato di informazioni

In vigore dal 16 nov 2021
Scambio automatizzato di informazioni A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 904/2010, lo Stato membro di stabilimento concede all'autorità competente degli altri Stati membri l'accesso automatizzato alle seguenti informazioni raccolte e archiviate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri: a) il numero individuale con il quale è identificato il soggetto passivo che si avvale della franchigia negli altri Stati membri a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE; b) il nome, l'attività e il settore di attività se pertinente, a norma dell'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la forma giuridica e l'indirizzo di detto soggetto passivo; c) in caso di variazione del luogo di stabilimento, la data dalla quale tale modifica produce effetto e, se del caso, lo Stato membro nel quale il soggetto passivo ha deciso di stabilirsi; d) gli Stati membri nei quali il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia relativamente alla previa notifica o all'aggiornamento di essa, a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE; e) gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia a norma dell'articolo 284, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE; f) la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi in ciascuno Stato membro nel quale il soggetto passivo si avvale di detta franchigia; g) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, durante l'anno civile di notifica e durante gli anni civili precedenti la notifica, a norma dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva; h) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, incluse le eventuali modifiche, effettuate per trimestre civile nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, oppure «0» se non sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi; i) la data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il valore totale delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, oppure «0» se non sono state effettuate cessioni di beni/prestazioni di servizi, dall'inizio del trimestre civile fino alla data in cui è stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione; j) la data alla quale il soggetto passivo non può più beneficiare della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri ove la cessazione prende effetto, in seguito a una notifica da parte degli Stati membri di franchigia di cui all'articolo 284 sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE; k) la data alla quale prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi del regime di franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri ove la cessazione prende effetto; l) la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e gli Stati membri interessati.
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