Art. 7 · Prescrizioni riguardanti la sostituzione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

Art. 7

Prescrizioni riguardanti la sostituzione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

In vigore dal 16 nov 2021
Prescrizioni riguardanti la sostituzione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici Dopo l’utilizzo di antigeni, vaccini o reagenti diagnostici provenienti dalle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, la Commissione provvede affinché gli antigeni, i vaccini o i reagenti diagnostici utilizzati siano sostituiti quanto prima con equivalenti, se necessario, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica.
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