Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 16 nov 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento integra le norme stabilite all’articolo 48 del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per le malattie di categoria A. 2.   Il presente regolamento stabilisce: a) le norme riguardanti la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo delle scorte di antigeni, vaccini e reagenti diagnostici nelle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, in particolare per quanto riguarda: i) le norme relative ai contratti e alle sovvenzioni per la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici; ii) le condizioni per la fornitura e lo stoccaggio degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici; iii) i principi di selezione dei ceppi e delle variazioni degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici; iv) la distruzione e lo smaltimento sicuro degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici allo scadere del loro periodo di validità; v) le possibilità di riacquisto degli antigeni il cui periodo di validità è scaduto; b) le prescrizioni in materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento delle banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici; c) disposizioni transitorie per le banche degli antigeni e dei vaccini dell’Unione istituite e mantenute prima della data di applicazione del presente regolamento.
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