Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2021
L'articolo 1 terdecies del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 terdecies 1.   È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione: i) al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i). 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano né alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità od organismi bielorussi in cui il rischio assicurato è situato nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per le missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione. 3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».
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