Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 nov 2021
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione, del 10 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1976:oj#art-2