Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 nov 2021
In casi eccezionali, e se debitamente motivato, gli Stati membri possono applicare altri metodi obiettivi, come il metodo dei costi di utilizzazione. Non verranno richieste giustificazioni per il ricorso al metodo dei costi di utilizzazione per stimare la produzione di abitazioni occupate dal proprietario, a condizione che vengano rispettate le condizioni seguenti: a) le abitazioni affittate privatamente devono rappresentare meno del 10 % del parco immobiliare totale; e b) se è soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) e la quota del totale delle abitazioni affittate — destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita — nel parco immobiliare totale è superiore al 10 %, la differenza tra canoni di affitto di mercato e altri canoni pagati deve superare un fattore di tre.
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