Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 nov 2021
1.   In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (UE) 2019/516, i rimborsi dell’IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono considerati nel SEC 2010 come altri trasferimenti correnti (D.7) o trasferimenti in conto capitale (D.9), e non come IVA deducibile. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il termine «soggetto imponibile» ha il significato enunciato negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/112/CE e per «attività esenti» si intende l’insieme delle attività elencate negli articoli da 132 a 137 di tale direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1948:oj#art-1