Art. 4 · Misure transitorie

Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 9 nov 2021
Misure transitorie Gli Stati membri continuano ad autorizzare, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2022, i movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 15 marzo 2022 conformemente al modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della decisione 2007/25/CE e alla dichiarazione di cui all’allegato III della medesima decisione.
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