Art. 2
In vigore dal 5 nov 2021
Gli operatori riconosciuti o registrati in uno Stato membro che applica misure nazionali per la trasformazione del frass possono continuare ad applicare tali misure nazionali per l’immissione sul mercato del frass nello Stato membro interessato fino all'8 novembre 2022.
Storico versioni
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