Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/934
In vigore dal 27 ott 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/934
Il regolamento delegato (UE) 2019/934 è così modificato:
(1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol
Le superfici viticole di cui all’allegato VII, parte II, punto 1, secondo comma, lettera c), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le zone viticole C I, C II e C III definite nell’appendice 1 del medesimo allegato e le superfici della zona viticola B nelle quali possono essere prodotti i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta: “Franche-Comté” e “Val de Loire.”»;
(2)
l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;
(3)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2022:68:oj#art-1