Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

In vigore dal 27 ott 2021
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, lettera b), il punto ii è sostituito dal seguente: «ii) le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nell’allegato II, tabella 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati in tale allegato, tabella 2;»; 2) all’, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c): «c) per “paese di origine” si intende: i) il paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari; ii) il paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di Salmonella o di rischi diversi da quelli specificati al punto i).»; 3) all’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano solo in una voce dell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale indicata nell’allegato II, tabella 1, per tale voce. 4.   Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano in varie voci per lo stesso rischio nell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale massima indicata nell’allegato II, tabella 1, per tali voci.»; 4) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Aggiornamenti degli allegati La Commissione riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati I, II e II bis, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.»; 5) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodo di transizione L’ingresso nell’Unione di partite di semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e di partite di peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka, che non sono accompagnate da un certificato ufficiale né dai risultati del campionamento e dell’analisi in conformità al presente regolamento è ammesso fino al 13 gennaio 2022.»; 6) gli allegati I, II, II bis e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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