Art. 5
Documenti contabili
In vigore dal 21 ott 2021
Documenti contabili
Su richiesta dell’autorità competente, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo pertinenti, l’importatore, il primo destinatario o il destinatario fornisce il certificato di ispezione o, se del caso, l’estratto del certificato di ispezione in cui tali documenti sono menzionati.
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