Art. 3
Notifica di arrivo preventiva
In vigore dal 21 ott 2021
Notifica di arrivo preventiva
1. L’importatore o, se del caso, l’operatore responsabile della partita notifica preventivamente l’arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica compilando e presentando, nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (6), la parte pertinente del certificato di ispezione, conformemente al modello e alle note di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/2306, ai soggetti seguenti:
a)
l’autorità competente di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2021/2306;
b)
l’autorità di controllo o l’organismo di controllo dell’importatore.
2. Il paragrafo 1 si applica a ogni partita soggetta a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in aggiunta alle prescrizioni relative alla notifica preventiva dell’arrivo delle partite alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
3. Le notifiche preventive di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro i termini minimi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione (7).
Storico versioni
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