Art. 6
Controlli ufficiali eseguiti sulle partite
In vigore dal 21 ott 2021
Controlli ufficiali eseguiti sulle partite
1. L’autorità competente presso un posto di controllo frontaliero o presso un punto di immissione in libera pratica, a seconda dei casi, esegue i controlli ufficiali sulle partite per la verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848 come segue:
a)
controlli documentali di tutte le partite;
b)
controlli di identità svolti a campione; e
c)
controlli fisici con una frequenza che varia in funzione della probabilità di non conformità al regolamento (UE) 2018/848.
I controlli documentali comprendono l’esame del certificato di ispezione, di tutti gli altri documenti giustificativi di cui all’ e, se del caso, dei risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati.
Nel caso in cui un certificato di ispezione richieda correzioni di natura puramente materiale o redazionale, l’autorità competente può accettare che l’autorità di controllo o l’organismo di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione aggiorni le informazioni nel sistema Traces sostituendo il documento secondo la procedura disponibile nel sistema, senza modificare le informazioni del certificato iniziale relative all’identificazione della partita, alla sua rintracciabilità e alle garanzie.
2. Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2021/1698, l’autorità competente di cui al paragrafo 1 svolge sistematicamente i controlli di identità e i controlli fisici, preleva almeno un campione rappresentativo delle partite e controlla la documentazione di cui all’articolo 16, paragrafo 6, dell’anzidetto regolamento. L’autorità competente stabilisce una procedura per il prelievo di campioni rappresentativi, adeguata alla categoria, alla quantità e all’imballaggio del prodotto.
3. Dopo la verifica di cui al paragrafo 1 e, se del caso, di cui al paragrafo 2, l’autorità competente decide in merito a ciascuna partita. La decisione è registrata nel riquadro 30 del certificato di ispezione conformemente al modello e alle note di cui all’allegato indicando una delle alternative seguenti:
a)
la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto biologico;
b)
la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto in conversione;
c)
la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto non biologico;
d)
la partita non può essere immessa in libera pratica;
e)
parte della partita può essere immessa in libera pratica accompagnata da un estratto del certificato di ispezione.
L’autorità competente vidima il certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.
4. Nel caso di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
in aggiunta alle norme relative all’uso del documento sanitario comune di entrata (DSCE) da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/625 e ai punti di controllo a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (10) e alle norme riguardanti le decisioni sulle partite di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, si applica il paragrafo 3;
b)
i controlli documentali di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri in relazione a determinati prodotti biologici e prodotti in conversione ai sensi degli del regolamento delegato (UE) 2019/2123;
c)
i controlli di identità e fisici di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono essere eseguiti presso i punti di controllo in relazione a determinati prodotti biologici e prodotti in conversione conformemente agli articoli da 2 a 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2123.
5. La decisione sulle partite adottata ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625 rinvia a una delle alternative di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo. Se l’importatore, compilando il riquadro 23 del certificato di ispezione, ha chiesto l’assoggettamento a un regime doganale speciale conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, la decisione in merito alle partite, ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, indica il regime doganale applicabile.
La decisione registrata nel certificato di ispezione secondo la quale la partita o parte di essa non può essere immessa in libera pratica è notificata senza indugio nel sistema Traces all’autorità competente pertinente che effettua i controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625.
Se, secondo la decisione indicata nel DSCE, adottata ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è conforme alle norme di cui all’, paragrafo 2, dell’anzidetto regolamento, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero informa l’autorità competente che ha adottato la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare il certificato di ispezione. Le autorità competenti che svolgono i controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625 forniscono inoltre all’autorità competente che ha preso la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo ogni informazione pertinente, come i risultati delle analisi di laboratorio, tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare, se del caso, il certificato di ispezione.
6. Se solo una parte di una partita è immessa in libera pratica, la partita è suddivisa in diversi lotti prima dell’immissione. Per ciascun lotto, l’importatore compila un estratto del certificato di ispezione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 e lo presenta tramite il sistema Traces. L’autorità competente dello Stato membro in cui il lotto è destinato a essere immesso in libera pratica verifica il lotto e vidima l’estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.
7. Per le partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui al paragrafo 4, le autorità doganali consentono l’immissione in libera pratica della partita solo su presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e di un certificato di ispezione vidimato conformemente al paragrafo 6 in cui sia indicato che la partita può essere immessa in libera pratica.
Se la partita è suddivisa in più lotti, le autorità doganali esigono la presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e di un estratto del certificato di ispezione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 nel cui riquadro 12 sia indicato che il lotto può essere immesso in libera pratica.
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