Art. 5 · Formato del certificato di ispezione e uso del sistema Traces

Art. 5

Formato del certificato di ispezione e uso del sistema Traces

In vigore dal 21 ott 2021
Formato del certificato di ispezione e uso del sistema Traces 1.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo rilascia nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) il certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell’allegato e compila i riquadri da 1 a 18 di tale certificato. 2.   Al momento del rilascio del certificato di ispezione, l’organismo di controllo o l’autorità di controllo carica nel sistema Traces tutti i documenti giustificativi, compresi: a) i risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati, se del caso; b) i documenti commerciali e di trasporto quali la polizza di carico, le fatture e l’elenco degli imballaggi e, se l’autorità di controllo o l’organismo di controllo ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, l’itinerario redatto ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1698. 3.   Il certificato di ispezione è rilasciato nel sistema Traces e reca un sigillo elettronico qualificato. Se al momento del rilascio del certificato di ispezione tale sigillo non è disponibile, le informazioni relative al numero di colli indicato nel riquadro 13 e le informazioni inserite nei riquadri 16 e 17 di detto certificato, come pure i documenti di cui al paragrafo 2, sono inseriti o aggiornati nel certificato stesso entro 10 giorni dal rilascio e, in ogni caso, prima della verifica e della vidimazione da parte dell’autorità competente ai sensi dell’. 4.   Il certificato di ispezione è redatto: a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è sito il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione, nel caso di prodotti sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri; b) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica, nel caso di prodotti esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2305. 5.   In deroga al paragrafo 4, uno Stato membro può accettare certificati redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione, accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
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