Art. 11 · Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo

Art. 11

Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo

In vigore dal 21 ott 2021
Disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti in formato cartaceo 1.   In deroga all’, paragrafo 3, primo comma, il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 giugno 2022. Tale certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti: a) nel riquadro 18, reca la firma autografa della persona autorizzata dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo che rilascia il certificato e appone il timbro ufficiale; b) è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci il paese terzo di esportazione o di origine. 2.   In deroga all’, paragrafo 3, fino al 30 giugno 2022 si applica quanto segue: a) il certificato di ispezione rilasciato in formato cartaceo ai sensi del paragrafo 1 è vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato; b) il certificato di ispezione rilasciato nel sistema Traces che reca il sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’, paragrafo 3, primo comma, può essere vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato. 3.   Le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti verificano, in ogni fase del rilascio e della vidimazione del certificato di ispezione, a seconda dei casi, che le informazioni riportate sul certificato di ispezione in formato cartaceo corrispondano a quelle del certificato compilato nel sistema Traces. Se le informazioni relative al numero dei colli fornite nel riquadro 13 o le informazioni fornite nei riquadri 16 e 17 del certificato di ispezione non compaiono nel certificato di ispezione in formato cartaceo, o se esse sono diverse da quelle indicate nel certificato presente nel sistema Traces, ai fini della verifica della spedizione e della vidimazione del certificato le autorità competenti tengono in considerazione soltanto le informazioni fornite nel sistema Traces. 4.   Il certificato di ispezione in formato cartaceo di cui al paragrafo 1 è presentato all’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione dove la partita è sottoposta ai controlli ufficiali o all’autorità competente presso il punto di immissione in libera pratica, a seconda dei casi. Tale autorità competente restituisce il certificato in formato cartaceo all’importatore. 5.   In deroga all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 4, l’estratto del certificato di ispezione può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 giugno 2022. L’estratto del certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti: a) nel riquadro 12, è vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell’autorità competente; b) nel riquadro 13, reca la firma autografa del destinatario del lotto. L’autorità competente di cui al primo comma, lettera a), restituisce l’estratto del certificato in formato cartaceo alla persona che lo ha presentato.
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