Art. 74 · Documentazione e comunicazione dei dati

Art. 74

Documentazione e comunicazione dei dati

In vigore dal 20 ott 2021
Documentazione e comunicazione dei dati 1.   Nel valutare la documentazione dei dati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue: a) specificazione dell’insieme di banche dati, in particolare: i) mappa complessiva delle banche dati usate nei sistemi di calcolo impiegati ai fini del metodo IRB; ii) fonti dei dati; iii) processi di estrazione e trasformazione dei dati e relativi criteri applicati; iv) specifiche funzionali delle banche dati, in termini di dimensioni, data di costruzione, dizionari di dati che spiegano il contenuto dei campi e dei diversi valori inseriti nei campi con una definizione chiara delle diverse unità di dati; v) specifiche tecniche delle banche dati, in termini di tipo di banca dati, tabelle, sistema di gestione della banca dati e architettura della banca dati e di modelli di dati presenti in qualsiasi notazione standard della modellizzazione dei dati; vi) flussi di lavoro e procedure per la raccolta e l’archiviazione dei dati; b) politica di gestione dei dati e ripartizione delle competenze, profili degli utenti e proprietari dei dati compresi; c) trasparenza, accessibilità e coerenza dei controlli attuati nel quadro di gestione dei dati. 2.   Nel valutare la comunicazione dei dati l’autorità competente accerta in particolare che: a) siano indicati l’ambito coperto dai rapporti o dagli esami, le risultanze e, se del caso, le raccomandazioni sull’intervento necessario per colmare le carenze o lacune riscontrate; b) i dati siano comunicati all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente con l’opportuna frequenza e il destinatario occupi una posizione di livello consono all’assetto organizzativo dell’ente e al tipo e alla rilevanza delle informazioni; c) la comunicazione dei dati avvenga con cadenza periodica ma anche ad hoc se del caso; d) la comunicazione dei dati dimostri in modo adeguato che alle raccomandazioni è dato seguito sufficiente e che l’ente le attua correttamente.
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