Art. 74
Documentazione e comunicazione dei dati
In vigore dal 20 ott 2021
Documentazione e comunicazione dei dati
1. Nel valutare la documentazione dei dati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:
a)
specificazione dell’insieme di banche dati, in particolare:
i)
mappa complessiva delle banche dati usate nei sistemi di calcolo impiegati ai fini del metodo IRB;
ii)
fonti dei dati;
iii)
processi di estrazione e trasformazione dei dati e relativi criteri applicati;
iv)
specifiche funzionali delle banche dati, in termini di dimensioni, data di costruzione, dizionari di dati che spiegano il contenuto dei campi e dei diversi valori inseriti nei campi con una definizione chiara delle diverse unità di dati;
v)
specifiche tecniche delle banche dati, in termini di tipo di banca dati, tabelle, sistema di gestione della banca dati e architettura della banca dati e di modelli di dati presenti in qualsiasi notazione standard della modellizzazione dei dati;
vi)
flussi di lavoro e procedure per la raccolta e l’archiviazione dei dati;
b)
politica di gestione dei dati e ripartizione delle competenze, profili degli utenti e proprietari dei dati compresi;
c)
trasparenza, accessibilità e coerenza dei controlli attuati nel quadro di gestione dei dati.
2. Nel valutare la comunicazione dei dati l’autorità competente accerta in particolare che:
a)
siano indicati l’ambito coperto dai rapporti o dagli esami, le risultanze e, se del caso, le raccomandazioni sull’intervento necessario per colmare le carenze o lacune riscontrate;
b)
i dati siano comunicati all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente con l’opportuna frequenza e il destinatario occupi una posizione di livello consono all’assetto organizzativo dell’ente e al tipo e alla rilevanza delle informazioni;
c)
la comunicazione dei dati avvenga con cadenza periodica ma anche ad hoc se del caso;
d)
la comunicazione dei dati dimostri in modo adeguato che alle raccomandazioni è dato seguito sufficiente e che l’ente le attua correttamente.
Storico versioni
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