Art. 7 · Utilizzo sequenziale del metodo IRB

Art. 7

Utilizzo sequenziale del metodo IRB

In vigore dal 20 ott 2021
Utilizzo sequenziale del metodo IRB 1.   Nel valutare la copertura iniziale e il piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB dell’ente conformemente all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) il piano di utilizzo sequenziale comprenda almeno i seguenti elementi: i) la specificazione dell’ambito di applicazione di ciascun sistema di rating, nonché dei tipi di esposizioni valutati utilizzando ciascun modello di rating; ii) le date previste per l’applicazione del metodo IRB per ciascun tipo di esposizione; iii) informazioni sui valori delle esposizioni complessive al momento della valutazione e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente al metodo applicato al momento della valutazione a ciascun tipo di esposizione; b) il piano di utilizzo sequenziale comprenda tutte le esposizioni dell’ente e, se del caso, della sua impresa madre e tutte le esposizioni delle filiazioni dell’ente, a meno che le esposizioni non siano valutate conformemente all’; c) l’applicazione sia prevista conformemente all’articolo 148, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; d) quando l’ente è autorizzato ad utilizzare il metodo IRB per qualsiasi classe di esposizioni, che utilizzi il metodo IRB per le esposizioni in strumenti di capitale, tranne nei casi specificati all’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; e) la sequenza e i periodi di tempo di applicazione del metodo IRB siano specificati sulla base delle capacità reali dell’ente, tenuto conto della disponibilità dei dati, dei sistemi di rating e dei periodi di esperienza di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, e non siano utilizzati in modo selettivo al fine di ridurre i requisiti di fondi propri; f) la sequenza di applicazione del metodo IRB assicuri che sia data priorità alle esposizioni creditizie relative all’attività principale dell’ente; g) un termine preciso per l’applicazione del metodo IRB sia fissato per ciascun tipo di esposizione e unità operativa e sia ragionevole in base alla natura e alla portata delle attività dell’ente. 2.   L’autorità competente stabilisce se il termine di cui al paragrafo 1, lettera g), è ragionevole sulla base di tutti i seguenti elementi: a) la complessità delle operazioni dell’ente, comprese quelle dell’impresa madre e delle sue filiazioni; b) il numero di unità operative e linee di business all’interno dell’ente e, se del caso, della sua impresa madre e delle sue filiazioni; c) il numero e la complessità dei sistemi di rating che devono essere applicati da tutte le entità interessate dal piano di utilizzo sequenziale; d) i piani per l’applicazione dei sistemi di rating nelle filiazioni situate in paesi terzi in cui sussistono notevoli difficoltà giuridiche o di altro tipo per l’approvazione dei modelli IRB; e) la disponibilità di serie temporali accurate, adeguate e complete; f) la capacità operativa dell’ente di sviluppare e applicare i sistemi di rating; g) la precedente esperienza dell’ente nella gestione di specifici tipi di esposizioni. 3.   Nel valutare la conformità dell’ente al piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB, che è soggetto all’autorizzazione da parte dell’autorità competente conformemente all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente può considerare opportune modifiche della sequenza e del periodo di tempo solo se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: a) vi sono cambiamenti significativi nel contesto imprenditoriale e, in particolare, cambiamenti riguardanti strategie, fusioni e acquisizioni; b) vi sono cambiamenti significativi nei pertinenti requisiti regolamentari; c) l’autorità competente, l’audit interno o la funzione di validazione hanno individuato carenze rilevanti nei sistemi di rating; d) gli elementi di cui al paragrafo 2 sono cambiati in modo significativo o uno qualsiasi di essi non è stato adeguatamente preso in considerazione nel piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB approvato.
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