Art. 66
Integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale
In vigore dal 20 ott 2021
Integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale
Nel valutare l’integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale applicati dall’ente ai fini dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
l’ente tenga conto dell’esito delle prove di stress nel processo decisionale, in particolare in termini di gestione del rischio e del capitale;
b)
l’ente tenga conto dell’esito delle prove di stress nel processo di gestione del capitale e individui gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a influire sui requisiti patrimoniali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-66