Art. 66 · Integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale

Art. 66

Integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale

In vigore dal 20 ott 2021
Integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale Nel valutare l’integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale applicati dall’ente ai fini dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’ente tenga conto dell’esito delle prove di stress nel processo decisionale, in particolare in termini di gestione del rischio e del capitale; b) l’ente tenga conto dell’esito delle prove di stress nel processo di gestione del capitale e individui gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a influire sui requisiti patrimoniali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-66