Art. 65 · Organizzazione del processo delle prove di stress

Art. 65

Organizzazione del processo delle prove di stress

In vigore dal 20 ott 2021
Organizzazione del processo delle prove di stress Nel valutare il rigore dell’organizzazione del processo delle prove di stress applicato dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) la prova di stress sia effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno; b) siano stabiliti chiaramente i ruoli e le competenze della o delle unità incaricate dell’elaborazione e dell’esecuzione della prova di stress; c) l’esito della prove di stress sia approvato a un livello direttivo adeguato e l’alta dirigenza ne sia informata tempestivamente; d) l’infrastruttura informatica supporti efficacemente l’esecuzione delle prove di stress.
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