Art. 62 · Requisiti specifici per le esposizioni al dettaglio

Art. 62

Requisiti specifici per le esposizioni al dettaglio

In vigore dal 20 ott 2021
Requisiti specifici per le esposizioni al dettaglio 1.   Nel valutare la classificazione delle esposizioni nella classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell’articolo 147, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’ente distingua fra esposizioni verso persone fisiche ed esposizioni verso PMI in base a criteri chiari e coerentemente; b) ai fini dell’accertamento del rispetto del limite previsto all’articolo 147, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente abbia predisposto procedure e meccanismi adeguati per: i) l’individuazione dei gruppi di clienti connessi e l’aggregazione delle esposizioni che ciascun ente e la relativa impresa madre o le relative filiazioni detengono nei confronti di tale gruppo di clienti connessi; ii) la valutazione dei casi di superamento del limite; iii) la riclassificazione senza indugio nella classe delle esposizioni verso imprese dell’esposizione verso una PMI per la quale il limite è superato. 2.   Nell’accertare che le esposizioni al dettaglio non siano gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente considera almeno le seguenti componenti del processo creditizio: a) attività di commercializzazione e vendita; b) tipo di prodotto; c) processo di valutazione; d) sistema di rating; e) processo di decisione del credito; f) metodi di attenuazione del rischio di credito; g) procedure di sorveglianza; h) procedura di riscossione e recupero. 3.   Nel determinare se sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo 147, paragrafo 5, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta se le esposizioni sono classificate coerentemente con le linee di business dell’ente e il modo in cui tali esposizioni sono gestite. 4.   L’autorità competente accerta che l’ente classifichi ciascuna esposizione al dettaglio in un’unica categoria di esposizioni alla quale si applica il pertinente coefficiente di correlazione in conformità dell’articolo 154, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: a) per appurare la conformità all’articolo 154, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: i) la volatilità dei tassi di perdita per il portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia bassa rispetto al relativo livello medio dei tassi di perdita, valutando il raffronto operato dall’ente della volatilità dei tassi di perdita per il portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate rispetto ad altre esposizioni al dettaglio o ad altri valori di riferimento; ii) la gestione del rischio del portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti, tassi di perdita compresi; b) per appurare la conformità all’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che, quando nelle stime interne della LGD sono considerate le garanzie reali immobiliari in conformità dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, sia assegnato per tutte le esposizioni il coefficiente di correlazione previsto all’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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