Art. 58
Stime dei parametri di rischio per i crediti verso imprese acquistati
In vigore dal 20 ott 2021
Stime dei parametri di rischio per i crediti verso imprese acquistati
1. Nel valutare l’adeguatezza delle stime della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati, quando l’ente ricava la PD o la LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL in conformità dell’articolo 160, paragrafo 2, e dell’articolo 161, paragrafo 1, lettere e) e f), e da una stima appropriata della PD o della LGD, l’autorità competente accerta che:
a)
l’EL sia stimata sulla base della media di lungo periodo dei tassi di perdita totali a un anno o con altro metodo adatto;
b)
la procedura per stimare la perdita totale sia conforme al concetto di LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
l’ente sia in grado di scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime dell’EL;
d)
per i crediti verso imprese acquistati cui si applica l’articolo 153, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano considerati dati esterni e interni sufficienti.
2. Nel valutare l’adeguatezza delle stime della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati nelle situazioni non menzionate al paragrafo 1, l’autorità competente:
a)
valuta dette stime in conformità degli articoli da 42 a 52;
b)
accerta il soddisfacimento dei requisiti previsti all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
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