Art. 57 · Ammissibilità dei garanti e delle garanzie

Art. 57

Ammissibilità dei garanti e delle garanzie

In vigore dal 20 ott 2021
Ammissibilità dei garanti e delle garanzie Nell’appurare la conformità ai requisiti applicabili alla valutazione dell’effetto che le garanzie personali e i derivati su crediti producono sui parametri di rischio di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’ente disponga di criteri chiaramente definiti per individuare le situazioni in cui le stime della PD o della LGD devono essere rettificate per inglobarvi gli effetti di attenuazione delle garanzie, e li applichi coerentemente nel tempo; b) se per rettificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dev’essere usata la PD del fornitore della protezione in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli effetti di attenuazione delle garanzie non siano inclusi nelle stime della LGD o della PD del debitore; c) l’ente disponga di criteri chiaramente definiti per il riconoscimento dei garanti e delle garanzie ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in particolare mediante stime interne della LGD o della PD; d) l’ente documenti i criteri applicati alla rettifica delle stime interne della LGD o della PD per inglobarvi gli effetti delle garanzie; e) nelle stime interne della LGD o della PD l’ente riconosca soltanto le garanzie conformi ai criteri seguenti: i) quando l’ente valuta internamente il garante mediante un sistema di rating che l’autorità competente ha già approvato ai fini del metodo IRB, la garanzia soddisfa i requisiti di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) quando l’ente è autorizzato ad applicare il metodo standardizzato a norma degli articoli 148 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni verso soggetti quali il garante, sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: — classificazione del garante in una classe di esposizioni in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 come ente, amministrazione centrale, banca centrale o società che dispone di una valutazione del merito di credito di un’ECAI; — conformità della garanzia ai requisiti di cui agli articoli da 213 a 216 del regolamento (UE) n. 575/2013; f) l’ente soddisfi i requisiti stabiliti alle lettere a) ed e) anche per i derivati su crediti single-name.
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