Art. 51 · Stima di LGD, ELBE e UL per le esposizioni in stato di default

Art. 51

Stima di LGD, ELBE e UL per le esposizioni in stato di default

In vigore dal 20 ott 2021
Stima di LGD, ELBE e UL per le esposizioni in stato di default 1.   Nel valutare i requisiti applicabili alle stime della LGD per le esposizioni in stato di default e alla migliore stima della perdita attesa (ELBE) di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente segua uno dei metodi seguenti e valuta il metodo seguito dall’ente: a) stima diretta della LGD per le esposizioni in stato di default («LGD in default») e stima diretta dell’ELBE; b) stima diretta dell’ELBE e stima della LGD in default come somma dell’ELBE e una sua maggiorazione intesa a rispecchiare la perdita inattesa conseguente alle esposizioni in stato di default che potrebbero verificarsi nel periodo di recupero. 2.   Ai fini della valutazione del metodo seguito dall’ente prevista al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che: a) i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, tengano conto delle ulteriori perdite inattese che potrebbero verificarsi nel periodo di recupero e, in particolare, dell’eventualità di un’evoluzione sfavorevole delle condizioni economiche nel corso della prevista durata del processo di recupero; b) i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, e di stima dell’ELBE tengano conto delle informazioni sul tempo trascorso in stato di default e sui recuperi realizzati; c) quando l’ente impiega la stima diretta della LGD in default, i metodi di stima siano conformi ai requisiti di cui agli ; d) la stima della LGD in default sia superiore all’ELBE ovvero che, quando la LGD in default è uguale all’ELBE, per le singole esposizioni tali casi siano limitati e l’ente li giustifichi adeguatamente; e) i metodi di stima dell’ELBE tengano conto di tutte le informazioni disponibili al momento e, in particolare, considerino le circostanze economiche correnti; f) quando le rettifiche di valore su crediti specifiche superano le stime dell’ELBE, le differenze tra le due siano analizzate e giustificate adeguatamente; g) i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, e di stima dell’ELBE siano documentati chiaramente.
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