Art. 25
Integrità del processo di assegnazione
In vigore dal 20 ott 2021
Integrità del processo di assegnazione
1. Nel valutare l’indipendenza del processo di assegnazione in conformità dell’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
il personale e i dirigenti responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool non partecipino alla concessione o al rinnovo dei crediti né ne siano responsabili;
b)
gli alti dirigenti delle unità responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool e gli alti dirigenti delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell’organo di amministrazione o del competente comitato esecutivo dell’ente;
c)
la remunerazione del personale e dei dirigenti responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti;
d)
le stesse prassi di cui alle lettere a), b) e c) si applichino agli scostamenti nella classe delle esposizioni al dettaglio.
2. Nel valutare l’adeguatezza e la frequenza del processo di assegnazione di cui all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
politiche adeguate e dettagliate specifichino la frequenza dell’esame e i criteri su cui si basa la necessità di esami più frequenti in considerazione del rischio maggiore dei debitori o delle esposizioni problematiche, e che tali politiche siano applicate coerentemente nel tempo;
b)
l’assegnazione sia esaminata entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua approvazione e che eventuali aggiustamenti di cui sia emersa la necessità durante l’esame siano effettuati entro tale termine;
c)
l’assegnazione sia esaminata quando emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull’esposizione e che eventuali aggiustamenti di cui sia emersa la necessità durante l’esame siano effettuati senza indebito ritardo;
d)
l’ente abbia definito criteri e processi per valutare la rilevanza delle nuove informazioni e la conseguente necessità di una nuova assegnazione, e che tali criteri e processi siano applicati coerentemente;
e)
per l’esame dell’assegnazione siano utilizzate le informazioni più recenti;
f)
se, per motivi pratici, l’assegnazione non è stata esaminata secondo quanto stabilito alle lettere da a) a e), siano state predisposte adeguate politiche di individuazione, sorveglianza e rimedio e che siano adottate misure volte a garantire la conformità alle lettere da a) a e);
g)
l’alta dirigenza sia informata regolarmente in merito agli esami dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di eventuali ritardi degli esami dell’assegnazione di cui alla lettera f);
h)
siano state predisposte politiche adeguate che permettano di ottenere efficacemente e di aggiornare regolarmente le informazioni pertinenti, e che ciò sia opportunamente ripreso nei termini dei contratti con i debitori.
3. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 2, l’autorità competente valuta il valore e il numero delle esposizioni che non sono state esaminate in conformità del paragrafo 2, lettere da a) a e), e accerta che tali esposizioni siano trattate in modo prudente al momento di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. La valutazione e la verifica sono effettuate separatamente per ciascun sistema di rating e per ciascun parametro di rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-25