Art. 2 · Metodi che devono essere applicati dall’autorità competente

Art. 2

Metodi che devono essere applicati dall’autorità competente

In vigore dal 20 ott 2021
Metodi che devono essere applicati dall’autorità competente 1.   Ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB, l’autorità competente applica tutti i metodi obbligatori di cui al presente regolamento. Essa può inoltre applicare altri metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8. 2.   Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente a un piano di utilizzo sequenziale, l’autorità competente applica tutti i metodi obbligatori di cui ai capi 4, 5, 7 e 8. Essa può inoltre applicare altri metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8. 3.   Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare ad apportare modifiche al metodo IRB, l’autorità competente esamina i documenti che gli enti devono presentare per quanto riguarda le modifiche conformemente all’ del regolamento delegato (UE) n. 529/2014. Essa può inoltre applicare tutti i metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8. 4.   Al fine di valutare le modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni che sono stati notificati, l’autorità competente esamina i documenti che gli enti sono tenuti a presentare in relazione alle modifiche conformemente all’ del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e può applicare i metodi stabiliti nel presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo conformemente al paragrafo 8. 5.   Ai fini del riesame periodico dell’uso del metodo IRB, l’autorità competente può applicare tutti i metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8. 6.   Al fine di valutare le richieste per ritornare all’uso di metodi meno sofisticati, l’autorità competente può applicare uno dei metodi di cui al capo 2 del presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8. 7.   Qualora il presente regolamento preveda l’uso facoltativo di metodi, l’autorità competente può applicare uno qualsiasi dei metodi che sono adeguati e appropriati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità della struttura aziendale e organizzativa dell’ente, tenendo conto degli elementi seguenti: a) la rilevanza dei tipi di esposizioni coperte dai sistemi di rating; b) la complessità dei modelli di rating e dei parametri di rischio e la loro applicazione. 8.   Oltre ai metodi stabiliti nel presente regolamento, l’autorità competente può utilizzarne altri che siano adeguati e appropriati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità della struttura aziendale e organizzativa dell’ente, ove ciò sia necessario per valutare la conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB. 9.   Nell’applicare i metodi di cui al presente regolamento, l’autorità competente può tener conto dei risultati di valutazioni recenti da essa effettuate o effettuate da altre autorità competenti, qualora tali valutazioni soddisfino entrambe le seguenti condizioni: a) la valutazione si basava, in tutto o in parte, sui metodi obbligatori; b) l’oggetto della valutazione comprendeva un sistema di rating identico o simile nella stessa classe di esposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-2