Art. 13 · Solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione

Art. 13

Solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione

In vigore dal 20 ott 2021
Solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione Nel valutare la solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) i rapporti di validazione individuino e descrivano i metodi di validazione impiegati, i test effettuati, i dati di riferimento utilizzati e i relativi processi di pulizia dei dati e includano i risultati di tali test, le conclusioni della validazione, le risultanze e le rispettive raccomandazioni; b) le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni contenute nei rapporti di validazione siano direttamente comunicate all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente o al comitato esecutivo da questo designato; c) le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni contenute nei rapporti di validazione siano riprese nelle modifiche e nei miglioramenti apportati all’assetto dei rating interni e delle stime di rischio, anche nelle situazioni descritte all’articolo 185, lettera e), prima frase, e all’articolo 188, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013; d) il processo decisionale dell’ente avvenga al livello direttivo appropriato.
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