Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 2021
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi al flupyradifurone nelle foglie di vite e all’acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino per i prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1842:oj#art-2