Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 ott 2021
All’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo. Nel caso in cui l’organizzazione di produttori dimostri all’autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le fitopatie o le infestazioni parassitarie in questione, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.».
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