Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 ott 2021
1.   I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto all', paragrafo 1: — laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio; — prodotti attualmente classificati con i codici TARIC 7607119044 e 7607119071; — prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica; — prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili. 2.   Il prodotto descritto all', paragrafo 1, si intende esente dal dazio antidumping definitivo se è importato per l'utilizzo nella produzione di pannelli compositi di alluminio e se risulta conforme alle caratteristiche tecniche seguenti: — rotoli di alluminio stirati — rotoli laminati a caldo — calandratura — larghezze: da 800 mm fino a 2 050 mm — spessori: da 0,20 mm a 0,5 mm — tolleranza sullo spessore: +/- 0,01 mm — tolleranza sulla larghezza: +1,50/-0,00 mm — leghe: 5005, 3105 — tempra: h14, h16, h24, h26 — altezza massima di ondulazione: max. 3/1 000 mm 3.   Le esclusioni a norma del paragrafo 1, terzo e quarto trattino, e l'esenzione a norma del paragrafo 2 sono subordinate alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (101) (codice doganale dell'Unione).
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