Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 ott 2021
Ai fini dei controlli ufficiali sui residui di pesticidi, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, ciascuno Stato membro preleva un numero e una varietà sufficienti di campioni di alimenti e mangimi affinché i risultati siano rappresentativi del mercato, tenendo conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo nazionali pluriennali. Il campionamento di cui al primo comma è effettuato il più vicino possibile al punto di distribuzione.
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