Art. 5 · Ammissibilità

Art. 5

Ammissibilità

In vigore dal 6 ott 2021
Ammissibilità 1.   Il contributo finanziario a carico della riserva sostiene unicamente le misure attuate specificamente dagli Stati membri, anche a livello regionale e locale, per contribuire agli obiettivi stabiliti all’ e può riguardare, in particolare: a) misure di sostegno alle imprese private e pubbliche, in particolare le PMI, ai lavoratori autonomi, alle comunità e alle organizzazioni locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione; b) misure di sostegno dei settori economici più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione; c) misure di sostegno alle imprese e alle comunità e organizzazioni regionali e locali, compresa la pesca costiera su piccola scala, dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito, nelle acque dei territori a statuto speciale o nelle acque soggette ad accordi di pesca con Stati costieri in cui le possibilità di pesca delle flotte dell’Unione sono state ridotte in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione; d) misure di sostegno alla creazione e protezione di posti di lavoro, compresi posti di lavoro verdi, regimi di riduzione dell’orario lavorativo, riqualificazione professionale e formazione nei settori più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione; e) misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché la riscossione delle imposte indirette, compresi il personale supplementare e la relativa formazione e le infrastrutture; f) misure volte ad agevolare regimi di certificazione e autorizzazione di prodotti, a fornire assistenza al fine di soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, ad agevolare l’etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e a fornire assistenza in materia di riconoscimento reciproco; g) misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione; h) misure volte a reintegrare i cittadini dell’Unione e le persone aventi il diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione che hanno lasciato il Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. 2.   Le spese sono ammissibili a un contributo finanziario a carico della riserva se sono sostenute e pagate da autorità pubbliche negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, compresi i pagamenti a favore di soggetti pubblici o privati, durante il periodo di riferimento per le misure attuate nello Stato membro interessato o a beneficio dello stesso. 3.   Nel definire le misure di sostegno, gli Stati membri tengono conto del diverso impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione sulle diverse regioni e comunità locali e concentrano il contributo finanziario a carico della riserva su quelle più duramente colpite dal recesso, tenendo conto del principio di partenariato e incoraggiando un dialogo multilivello con le autorità e le comunità locali e regionali delle regioni e dei settori più duramente colpiti dal recesso, le parti sociali e la società civile, se del caso, e in conformità al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario. 4.   Nel definire le misure di sostegno nell’ambito della pesca, gli Stati membri tengono conto degli obiettivi della politica comune della pesca, assicurandosi che tali misure contribuiscano alla gestione sostenibile degli stock ittici e si adoperano per sostenere i pescatori più duramente colpiti dal recesso del Regno Unito dall’Unione, in particolare la pesca costiera su piccola scala. 5.   Le misure di cui al paragrafo 1 rispettano il diritto applicabile. 6.   Le misure ammissibili a norma del paragrafo 1 possono essere sostenute da altri fondi e programmi dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. 7.   Gli Stati membri restituiscono il contributo a carico della riserva a un’azione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale ai beneficiari del contributo finanziario a carico della riserva o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, l’azione subisce uno degli eventi seguenti: a) cessazione di un’attività produttiva o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori dello Stato membro in cui ha ricevuto un contributo finanziario a carico della riserva; b) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico; c) modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito al primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti o di posti di lavoro creati da PMI. Il presente paragrafo non si applica ad azioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
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