Art. 17 · Valutazione e relazioni

Art. 17

Valutazione e relazioni

In vigore dal 6 ott 2021
Valutazione e relazioni 1.   Entro giugno 2024 la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni disponibili. 2.   Entro il 30 giugno 2027 la Commissione procede a una valutazione per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto unionale della riserva. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità dell’articolo 128 del regolamento finanziario. 3.   Entro il 30 giugno 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione della riserva.
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