Art. 16 · Informazione e comunicazione

Art. 16

Informazione e comunicazione

In vigore dal 6 ott 2021
Informazione e comunicazione Spetta agli Stati membri e alle rispettive autorità regionali e locali, se del caso, informare e sensibilizzare i cittadini dell’Unione, compresi i potenziali beneficiari della riserva, in merito al ruolo, ai risultati e all’impatto del contributo dell’Unione a carico della riserva attraverso azioni di informazione e comunicazione e, in tale contesto, sensibilizzare in merito ai cambiamenti derivanti dal recesso del Regno Unito dall’Unione.
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