Art. 14
Gestione e controllo
In vigore dal 6 ott 2021
Gestione e controllo
1. Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione della riserva, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:
a)
designano un organismo o, ove richiesto dal quadro costituzionale dello Stato membro, degli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva e un organismo di audit indipendente conformemente all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e sorvegliano tali organismi;
b)
istituiscono sistemi di gestione e di controllo della riserva conformi ai principi di sana gestione finanziaria e ne garantiscono l’efficace funzionamento;
c)
redigono una descrizione dei sistemi di gestione e controllo della riserva avvalendosi del modello di cui all’allegato III, la tengono aggiornata e la mettono a disposizione della Commissione su richiesta;
d)
comunicano alla Commissione l’identità dell’organismo o degli organismi designati e dell’organismo al quale sarà versato il prefinanziamento e confermano che le descrizioni dei sistemi di gestione e controllo della riserva sono state redatte, entro il 10 dicembre 2021;
e)
si accertano che le spese sostenute a titolo di altri fondi e programmi dell’Unione non siano incluse nel sostegno a carico della riserva;
f)
prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi ed evitano i conflitti di interesse; tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti conformemente al punto 4, lettera a), dell’allegato III; le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati devono essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati;
g)
cooperano con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO.
L’uso dei dati di cui alla lettera f) e l’accesso agli stessi sono limitati agli organismi di cui alla lettera a), alla Commissione, all’OLAF, alla Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all’EPPO.
Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi ai sensi del presente regolamento e trattano i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) o al regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono avvalersi di organismi, al livello territoriale appropriato, e di sistemi di gestione e controllo già esistenti per l’attuazione dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.
3. L’organismo o gli organismi responsabili della gestione del contributo finanziario a carico della riserva:
a)
garantiscono il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;
b)
stabiliscono criteri e procedure di selezione delle misure da finanziare e definiscono le condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva;
c)
verificano che le misure finanziate a titolo della riserva siano attuate nel rispetto del diritto applicabile e delle condizioni per il contributo finanziario a carico della riserva e che le spese siano basate su documenti giustificativi verificabili;
d)
stabiliscono misure efficaci per evitare il doppio finanziamento degli stessi costi a carico della riserva e di altre fonti di finanziamento dell’Unione;
e)
provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all’articolo 38, paragrafi da 2 a 6, del regolamento finanziario;
f)
utilizzano, per registrare e conservare in formato elettronico i dati sulle spese sostenute che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva, un sistema contabile che fornisca tempestivamente informazioni precise, complete e attendibili;
g)
tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese che devono essere oggetto del contributo finanziario a carico della riserva per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo finanziario a carico della riserva e inseriscono tale obbligo negli accordi con altri soggetti coinvolti nell’attuazione della riserva;
h)
ai fini del paragrafo 1, lettera f), raccolgono informazioni in formato elettronico standardizzato per consentire l’identificazione dei destinatari di un contributo finanziario a carico della riserva e dei loro titolari effettivi conformemente all’allegato III.
4. L’organismo di audit indipendente sottopone ad audit il sistema di gestione e controllo della riserva ed effettua audit delle misure finanziate al fine di fornire alla Commissione garanzie indipendenti in merito all’efficace funzionamento di tale sistema e alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale.
Gli audit delle misure finanziate riguardano le spese sulla base di un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.
Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell’organismo di audit indipendente. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all’organismo di audit indipendente di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione nel periodo di riferimento, selezionate in modo casuale.
5. La Commissione può effettuare audit in loco presso qualunque soggetto coinvolto nell’attuazione della riserva per quanto riguarda le misure finanziate a titolo della riserva e ha accesso ai documenti giustificativi relativi alle spese che devono essere coperte dal contributo finanziario a carico della riserva.
6. La Commissione presta particolare attenzione all’istituzione del sistema di gestione e controllo della riserva laddove gli Stati membri non si avvalgano degli organismi esistenti designati per l’attuazione dei finanziamenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Qualora siano individuati rischi, la Commissione effettua una valutazione per garantire che il sistema di gestione e controllo della riserva funzioni efficacemente nel garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La Commissione informa lo Stato membro interessato delle sue conclusioni provvisorie e lo invita a presentare le proprie osservazioni entro due mesi dal momento in cui informa lo Stato membro delle sue conclusioni provvisorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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