Art. 1
Deroga
In vigore dal 5 ott 2021
Deroga
1. L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Croazia, alle navi che praticano la pesca dello zerro (Spicara smaris) con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica».
2. L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Croazia, alle navi che pescano:
a)
latterino (Atherina boyeri) con sciabica da spiaggia «oližnica»; e
b)
zerro (Spicara smaris) con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica».
3. Le sciabiche da spiaggia di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate da navi:
a)
recanti un numero di registrazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Croazia;
b)
aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e
c)
titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione croato previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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