Art. 1 · Deroga

Art. 1

Deroga

In vigore dal 5 ott 2021
Deroga 1.   L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Croazia, alle navi che praticano la pesca dello zerro (Spicara smaris) con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica». 2.   L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Croazia, alle navi che pescano: a) latterino (Atherina boyeri) con sciabica da spiaggia «oližnica»; e b) zerro (Spicara smaris) con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica». 3.   Le sciabiche da spiaggia di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate da navi: a) recanti un numero di registrazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Croazia; b) aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e c) titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione croato previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1761:oj#art-1