Art. 1
In vigore dal 27 set 2021
All’articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La soglia di notifica rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.».
Storico versioni
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