Art. 3 · Procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati

Art. 3

Procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati

In vigore dal 21 set 2021
Procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati 1.   I controlli automatizzati della qualità sono effettuati sui dati inseriti e conservati nel servizio comune di confronto biometrico e nell’archivio comune di dati di identità conformemente alle regole di cui all’. 2.   I controlli automatizzati della qualità sono effettuati sui dati inseriti e conservati nei sistemi di informazione dell’UE di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 conformemente alle regole che disciplinano i meccanismi di controllo della qualità dei dati di tali sistemi. 3.   I meccanismi di controllo della qualità dei dati sono attivati conformemente alle regole che disciplinano la qualità dei dati in tali sistemi di informazione dell’UE e componenti dell’interoperabilità. 4.   Al fine di determinare la conformità dei dati di input alle regole di blocco o alle regole non vincolanti ad essi applicabili, i meccanismi di controllo della qualità dei dati di cui al paragrafo 3 sono conformi alla sezione 1 dell’allegato del presente regolamento. 5.   Se i dati di input devono essere inseriti nel sistema di informazione dell’UE o nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, i meccanismi di controllo della qualità dei dati valutano in che misura i dati sono conformi a ciascun indicatore della qualità dei dati applicando la norma di qualità dei dati di ciascun indicatore. A seguito di tale valutazione, i meccanismi di controllo della qualità dei dati attribuiscono ai dati di input una classificazione della qualità secondo la procedura di cui alle sezioni 2 e 3 dell’allegato del presente regolamento. 6.   Gli indicatori comuni della qualità dei dati sono i seguenti: completezza, esattezza, tempestività, unicità e coerenza. 7.   eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore secondo le procedure di cui all’. 8.   I meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi controllano regolarmente la validità e la conformità qualitativa dei dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, conformemente alla sezione 4 dell’allegato del presente regolamento.
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