Art. 1 · Ambito di applicazione e oggetto

Art. 1

Ambito di applicazione e oggetto

In vigore dal 21 set 2021
Ambito di applicazione e oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per quanto riguarda i dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. 2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre i dettagli relativi agli indicatori comuni della qualità dei dati e alle norme minime di qualità per conservare i dati, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. 3.   Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione specifica sulla qualità dei dati in relazione ai sistemi di informazione dell’UE prevista dal diritto dell’Unione. 4.   Il presente regolamento si applica ai sistemi di informazione dell’UE e alle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.
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