Art. 1
Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa»;
In vigore dal 21 set 2021
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il loro ingresso nell’Unione sia autorizzato preventivamente a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro (*1) di destinazione;
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"
2)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Articolo 4
Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:
«3. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione può esentare i campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa, da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:
a)
l’autorità competente abbia rilasciato all’operatore responsabile dell’analisi o del controllo dei campioni, prima del loro ingresso nell’Unione, un’autorizzazione per la loro introduzione nell’Unione conformemente al paragrafo 4 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;
b)
i campioni siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso, dal certificato o dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o, se del caso, da qualsiasi documento prescritto dalla normativa nazionale di cui al paragrafo 4, lettera c), fino a che raggiungono l’operatore responsabile della loro analisi o del loro controllo.
Nel caso in cui i campioni di cui al primo comma entrino nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l’operatore presenta tali campioni ad un posto di controllo frontaliero.
4. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione specifica quanto segue nell’autorizzazione per l’introduzione nell’Unione di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa:
a)
che i campioni provengono da paesi terzi o regioni di paesi terzi elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*2);
b)
che i campioni sono accompagnati dal certificato o dalla dichiarazione pertinenti redatti conformemente ai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*3);
I
che, a seconda della merce, i campioni sono conformi:
i)
alle prescrizioni pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*4); o
ii)
a norme nazionali conformemente all’articolo 230, paragrafo 2, all’articolo 234, paragrafo 3, e all’articolo 238, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, se applicabile;
d)
le condizioni di sanità pubblica per:
—
l’ingresso nello Stato membro di destinazione, che possono comprendere prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio dei campioni; e
—
l’analisi o il controllo dei campioni da parte dell’operatore;
e)
l’operatore responsabile dell’analisi o del controllo dei campioni, compreso un riferimento all’indirizzo dei locali dell’operatore cui sono destinati i campioni;
f)
l’autorità competente responsabile dei controlli ufficiali nei locali dell’operatore cui sono destinati i campioni; e
g)
gli obblighi per l’operatore responsabile dell’analisi o del controllo di non mescolare i campioni con alimenti destinati all’immissione sul mercato, di tenere un registro dell’uso dei campioni e di smaltire i campioni dopo l’analisi del prodotto o il controllo di qualità conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
5. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione specifica nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 3, primo comma, lettera a), il quantitativo massimo di campioni esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1)."
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1)."
(*4) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)."
(*5) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).»;"
3)
all’articolo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
merci elencate all’allegato I, parte 1, a condizione che la quantità in ciascuna categoria non superi il limite di peso di due chilogrammi;»;
4)
all’articolo 11, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento; o»;
5)
gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:2089:oj#art-1