Art. 1
In vigore dal 20 set 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:
1)
all’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell’Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione o presso un punto di controllo nei casi e nelle condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione.»;
2)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
4)
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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