Art. 6 · Controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione

Art. 6

Controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione

In vigore dal 17 set 2021
Controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione 1.   Le partite dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione ai posti di controllo frontalieri. 2.   I prodotti diversi da quelli di cui all’, paragrafo 4, possono essere sottoposti a controlli di identità e fisici presso i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, eseguiti in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (13). 3.   Oltre ai controlli documentali su tutte le partite, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero o dei punti di controllo eseguono controlli casuali di identità e fisici di tali partite, compresa un’analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi.
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