Art. 10
Disposizione transitoria
In vigore dal 17 set 2021
Disposizione transitoria
Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che sono accompagnate da una dichiarazione ufficiale rilasciata in conformità al regolamento (UE) 2016/6 prima del 10 ottobre 2021 possono essere importate nell’Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.
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