Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 set 2021
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l’ingresso nell’Unione dei prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e degli alimenti per animali, ai sensi dell’ del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (11) («i prodotti»), originari del Giappone o da esso spediti e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite dei prodotti, il cui peso lordo non superi 10 kg di prodotto fresco o 2 kg di prodotto secco:
a)
le partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinate all’immissione sul mercato;
b)
le partite che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinate al consumo o all’uso personale;
c)
le partite non commerciali spedite a persone fisiche che non sono destinate all’immissione sul mercato;
d)
le partite destinate a scopi scientifici.
In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti, l’onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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