Art. 8 · Assistenza ai beneficiari, valutazione dei risultati e principio della quota equa

Art. 8

Assistenza ai beneficiari, valutazione dei risultati e principio della quota equa

In vigore dal 15 set 2021
Assistenza ai beneficiari, valutazione dei risultati e principio della quota equa 1.   L’assistenza nell’ambito del presente regolamento si basa sia su un approccio basato sui risultati sia sul principio della quota equa, come descritto ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   L’assistenza mira a garantire il compimento di progressi relativi a tutti i beneficiari elencati nell’allegato I ed è mirata e adeguata alle rispettive situazioni specifiche, tenuto conto di tuti gli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Conformemente al principio della quota equa, si tiene conto altresì delle esigenze e delle capacità di tali beneficiari al fine di evitare un livello di assistenza sproporzionatamente basso rispetto ad altri beneficiari. 3.   L’assistenza differisce in portata e intensità a seconda dei risultati dei beneficiari elencati nell’allegato I, in particolare per quanto riguarda il loro impegno e i loro progressi nell’attuazione delle riforme, nonché a seconda delle loro esigenze. 4.   Ai fini della valutazione dei risultati dei beneficiari elencati nell’allegato I e della decisione in merito all’assistenza da fornire, particolare attenzione è rivolta agli sforzi compiuti nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione, come pure dello sviluppo economico e della competitività. 5.   Nel caso di una significativa regressione o persistente assenza di progressi da parte di un beneficiario elencato nell’allegato I nei settori di cui al paragrafo 4 del presente articolo, misurati mediante gli indicatori di cui all’, paragrafo 5, la portata e l’intensità dell’assistenza sono modulate di conseguenza, in conformità del paragrafo 6, anche riducendo la proporzionalità dei fondi e reindirizzandoli, in forme che evitino l’esigenza di compromessi quanto al sostegno per migliorare la situazione dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, compreso il sostegno alla società civile e, se del caso, la cooperazione con le autorità locali. Dove i progressi sono ripresi, anche l’assistenza viene modulata di conseguenza in conformità del paragrafo 6 per fornire ulteriore sostegno a tali sforzi. 6.   L’assistenza ai beneficiari elencati nell’allegato I è decisa nel quadro delle misure di cui all’.
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