Art. 5
Disposizioni comuni a più programmi
In vigore dal 15 set 2021
Disposizioni comuni a più programmi
1. Nell’attuazione del presente regolamento, sono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell’azione esterna dell’Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell’Unione, nonché la coerenza politica nell’ambito dello sviluppo.
2. Il regolamento (UE) 2021/947 si applica alle attività attuate nell’ambito del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.
3. L’IPA III contribuisce con fondi alle azioni attuate e gestite in conformità del regolamento (UE) 2021/817. Il regolamento (UE) 2021/817 si applica all’utilizzo di tali fondi. A tal fine, il contributo dell’IPA III è inserito nel documento unico di programmazione di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947 e adottato secondo le procedure stabilite in tale regolamento. Tale documento di programmazione contiene un importo indicativo minimo da assegnare alle azioni previste dal regolamento (UE) 2021/817.
4. L’assistenza a titolo del presente regolamento può essere fornita anche per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, gli obiettivi specifici e ambito di applicazione del supporto dei quali sono fissati nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), del Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e uno o più Stati membri. La Commissione adotta tali programmi e misure conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento. L’importo del contributo a titolo dell’IPA III assegnato alla cooperazione transfrontaliera («IPA III-CBC»), di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059, è determinato in conformità di tale articolo. I programmi IPA III-CBC sono gestiti in conformità del regolamento (UE) 2021/1059.
6. L’IPA III può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) 2021/1059, tenendo conto, se del caso, delle strategie macro-regionali e delle strategie dei bacini marittimi, a cui partecipano i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento.
Quando un programma o una misura di cooperazione transnazionale e interregionale è sostenuto anche dall’NDICI, è erogato un prefinanziamento in conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947.
7. Se del caso, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni istituite nell’ambito del presente regolamento, a norma dell’, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il presente regolamento può inoltre contribuire alle misure istituite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni indica quali norme sono applicabili.
8. Al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, in situazioni debitamente giustificate la Commissione può decidere di estendere l’ammissibilità dei piani d’azione e delle misure di cui all’, paragrafo 1, a paesi, territori o regioni altrimenti non ammissibili al finanziamento ai sensi dell’, paragrafo 1, a condizione che il piano o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.
Storico versioni
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