Art. 19 · Disposizioni transitorie

Art. 19

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 set 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1085/2006 o (UE) n. 231/2014, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. A tali azioni si applica il titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/947, ad eccezione dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, invece del quale si applicano gli , paragrafo 4, 10, paragrafo 1, e 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). 2.   La dotazione finanziaria dell’IPA III può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra ‘le misure adottate nell’ambito dell’IPA II e nell’ambito dell’IPA III, così come ogni attività concernente la preparazione del programma successore relativo all’assistenza preadesione. 3.   Se necessario, possono essere iscritti a bilancio dell’Unione anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
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