Art. 17 · Procedura di comitato

Art. 17

Procedura di comitato

In vigore dal 15 set 2021
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato per lo strumento di assistenza preadesione («comitato IPA III»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Il comitato IPA III assiste la Commissione al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’ alla luce della valutazione annuale fornita dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 5. 3.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Il regolamento interno del comitato IPA III prevede termini proporzionati per offrire ai membri del comitato tempestive ed effettive opportunità, nella fase iniziale, di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere la loro posizione, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 6.   Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato IPA III in relazione alle questioni riguardanti la BEI. 7.   Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma dei regolamenti (CE) n. 1085/2006 e (UE) n. 231/2014 e per l’attuazione dell’ del regolamento (CE) n. 389/2006. 8.   Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all’, paragrafo 3.
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